Mamma e papà avranno più tempo per beneficiare del congedo parentale facoltativo: questa possibilità passa dai 3 ai 6 anni di età del bambino perché si possa fruire di quello retribuito al 30% e dagli 8 ai 12 anni per quello non retribuito, la cui durata resta comunque di 6 mesi per il genitore. In arrivo un’altra misura ad hoc per i genitori: la possibilità di trasformare il congedo parentale in part-time al 50%. Ecco le principali novità contenute nel decreto legislativo del Jobs Act sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, approvato in Consiglio dei Ministri per il via definitivo, dopo aver ottenuto il parere delle commissioni parlamentari competenti. Queste misure, che scattano il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta, si applicano per ora in via sperimentale per il solo anno 2015 e per le sole giornate di astensione riconosciute nell’anno medesimo. Dunque per godere di questi benefici anche per gli anni successivi servono altri decreti legislativi con la relativa copertura finanziaria (104 milioni gli oneri valutati per il 2015). Intanto, accogliendo i suggerimenti dei pareri parlamentari, il governo si impegna a valutare “la possibilità” anche “di finanziare servizi di baby sitting e asili pubblici in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice o, in alternativa, l’incentivazione di servizi innovativi quali il ‘nido di famiglia’ o la ‘tagesmutter'”. Queste le novità principali, che ora dovranno essere pubblicate in Gazzetta ufficiale.
Congedo retribuito al 30% fino ai 6 anni del bambino: si prevede che sino al sesto anno di età del bambino (invece del terzo previsto fino ad oggi), le lavoratrici ed i lavoratori abbiano diritto di fruirne con l’indennità pari al 30% della retribuzione.
Congedo non retribuito fino ai 12 anni del bambino: si estende dagli 8 anni ai 12 anni di vita del bambino l’arco temporale di fruibilità del congedo parentale non retribuito (la cui durata resta comunque invariata a 6 mesi, che sale a 10, estendibili a 11 mesi nella coppia). Queste novità valgono anche nei casi di adozione e affidamento.
Possibilità di part-time al 50%: in assenza delle determinazioni contrattuali, ciascun genitore può scegliere la fruizione del congedo parentale su base oraria (anziché giornaliera), “in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente” all’inizio del congedo parentale. In caso di fruizione oraria è esclusa la cumulabilità con permessi o riposi. La possibilità di utilizzare il congedo parentale ad ore era già stata prevista dalla legge di stabilità del 2013 ma era di fatto rimasta nel cassetto perché la stessa rinviava alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità e criteri. E, ad oggi, soltanto pochi contratti l’hanno regolamentata. Qui viene indicato il criterio di calcolo.
Maternità obbligatoria anche oltre i 5 mesi se si tratta di parto prematuro: i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi. Questo va incontro soprattutto ai casi di parti molto prematuri.
Scende da 15 a 5 giorni il termine di preavviso al datore di lavoro: si riduce da quindici a cinque giorni il periodo minimo di preavviso per l’esercizio del diritto al congedo parentale da comunicare al datore di lavoro e si introduce, per l’ipotesi di fruizione su base oraria, un termine minimo di preavviso di due giorni.
Telelavoro: per incentivare il ricorso al telelavoro per ‘cure parentali’, si prevede un beneficio normativo per i datori di lavoro privati: ossia escludendo questi lavoratori dal computo di limiti numerici previsti per l’applicazione di previsioni normative legate alla base occupazionale.
Fonte © ANSA